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Procedure – Revisione Autocarri

Le regole per la revisione autocarri hanno subito delle importanti modifiche con il decreto numero 214 del 19 maggio 2017 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La nuova normativa entrerà in vigore a partire dal 20 maggio 2018.

Le tempistiche della revisione autocarri rimangono le medesime ovvero per la prima volta nell’anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Questo per ciò che concerne i veicoli delle categorie N2 eN3 ovvero i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

“Una delle novità più importanti riguardanti la revisione autocarri è l’introduzione certificato di revisione che dovrà contenere, oltre all’esito della verifica tecnica e la data della revisione successiva, anche la lettura del contachilometri al momento della revisione. Il nuovo obbligo è mirato alla tutela del consumatore nel caso di vendita di veicoli usati nell’ottica di prevenzione delle frodi nel mercato dell’usato. Inoltre il certificato dovrà riportare eventuali carenze del veicolo rilevate al momento della revisione con l’indicazione del tipo di carenza, se lievi, gravi o pericolose e in quest’ultimo caso rientra anche il divieto all’uso del veicolo sulle strade pubbliche.”

Nel caso di carenze lievi invece il veicolo potrà circolare per un mese, entro tale periodo dovrà essere sottoposto ad una seconda revisione, previa risoluzione delle precedenti carenze. Se il veicolo non supera la revisione con carenze gravi, viene sospeso dalla circolazione fino a revisione con esito favorevole e potrà viaggiare solamente per andare al centro di revisione. In tutti i casi, le prenotazioni alla revisione nei centri pubblici permetteranno di circolare sul territorio italiano senza sanzioni fino alla data fissata per il controllo, purché la prenotazione sia stata fatta entro il termine di scadenza della revisione.

Già la circolare prot. RU 4791 del 27 febbraio 2017 aveva introdotto importanti cambiamenti nelle norme di revisione autocarri. Queste erano state recepite con pesanti critiche da sindacati e autotrasportatori e per tale motivo, nonché a testimonianza della difficoltà delle operazioni, erano state prorogate svariate volte per entrare definitivamente in vigore il 6 giugno 2017. Tra le principali novità stabilite vi è l’obbligo di  riportare sul retro del foglio di prenotazione e presentare a revisione la dichiarazione del proprietario del mezzo da e la dichiarazione del titolare dell’officina che effettua la manutenzione del mezzo, in pratica una attestazione di corretta manutenzione firmata dal responsabile dell’officina cui il veicolo è affidato.  Inoltre la circolare impone un aumento dei tempi minimi per l’effettuazione di una revisione (il cosiddetto nastro operativo): 30 minuti per bus e trasporti merci pericolose, 20 per gli autocarri, 15 per rimorchi e semirimorchi.

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